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ASSOCIAZIONE ROTABILI STORICI MILANO SMISTAMENTO


Articolo 1

È costituita l’associazione denominata "Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in PIOLTELLO in Via Pordenone,1 20060 (MI) c/o Voiture Cafè

SCOPO

Articolo 3

Lo scopo dell’Associazione è quello di diffondere la cultura ferroviaria in ogni suo aspetto e di contribuire a preservare: rotabili, materiali e impianti di particolare interesse tecnico/storico, nonché di promuovere tutte quelle iniziative che possono contribuire allo scopo. L' associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Articolo 5

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

SOCI

Articolo 6


L'Associazione è formata da: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari e soci ferrovieri. Sono considerati soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione. Sono soci onorari coloro che hanno dato lustro nel campo della cultura, della scienza e della tecnica. L’eventuale attività resa dall’associato per l’associazione è prestata in via prevalentemente gratuita e non retribuita. E’ tuttavia ammesso il rimborso per le spese sostenute nel rispetto dei criteri di economicità stabiliti dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale e senza che vengano superati i livelli medi di mercato.

Articolo 7

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, tutti i cittadini che ne facciano domanda, italiani e stranieri senza distinzione di sesso, razza, appartenenza politica o religiosa.
Possono partecipare all'Associazione anche persone giuridiche pubbliche e private e straniere.
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera a maggioranza in ordine alla ammissione o meno dei nuovi associati.

Articolo 8

La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
Il socio che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.
In mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l'anno successivo e sarà tenuto al versamento della quota associativa.
L'esclusione è pronunciata quando il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'Associazione.
Sull'esclusione dell'associato delibera l'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Articolo 9

I soci ordinari e ferrovieri sono tenuti a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, in sede di formazione del bilancio preventivo. Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni dalla domanda di iscrizione e, successivamente, entro il mese di marzo di ogni anno.
I soci sostenitori e onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annua.
La morosità nel pagamento della quota associativa prolungata per oltre tre mesi dall'invito di pagamento rivolto all'associato moroso dà luogo alla perdita della qualità di associato Sulla esclusione dell'associato moroso delibera il Consiglio Direttivo.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ASSEMBLEE

Articolo 10

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 15 dicembre, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera/fax/e-mail, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno nonché la data, l'orario ed il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione.
L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un quinto degli associati.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa annua. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, che non siano amministratori, mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione. Lo stesso associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati.

Articolo 13

Hanno diritto ad un singolo voto i Soci ordinari, ferrovieri e fondatori.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.
Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Segretario e dal Presidente, ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 15

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando gli intervenuti siano almeno un terzo dei soci fondatori e qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Articolo 16

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.
In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di cinque membri. Fanno parte di diritto del Consiglio il Capo impianto dell’OML di Milano S.to o un suo delegato. I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un biennio e sono rieleggibili.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio direttivo tra i soci regolarmente iscritti.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, e-mail, fax. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.
In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata entro un mese dal Consigliere più anziano per procedere alla rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione.
Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Articolo 22

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest’ ultimo alla prima riunione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea ordinaria degli associati. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'assemblea degli associati.

Articolo 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione.

Articolo 25

La carica dei Revisori dei Conti è gratuita.
 

SCIOGLIMENTO

Articolo 26

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio che non potrà mai essere ripartito fra gli associati.


Milano, 14 Marzo 2007