![]() |
![]() |
Scarica la versione Word del documento qui
|
|
ASSOCIAZIONE ROTABILI STORICI MILANO SMISTAMENTO
È costituita l’associazione
denominata "Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento". L'Associazione ha sede in PIOLTELLO in Via Pordenone,1 20060 (MI) c/o Voiture Cafè SCOPO Articolo 3 Lo scopo dell’Associazione è quello di diffondere la cultura ferroviaria in ogni suo aspetto e di contribuire a preservare: rotabili, materiali e impianti di particolare interesse tecnico/storico, nonché di promuovere tutte quelle iniziative che possono contribuire allo scopo. L' associazione è apolitica e non ha scopi di lucro. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI Articolo 4
Il patrimonio è costituito: Articolo 5 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. SOCI Articolo 6
Articolo 7
Possono essere ammessi a far parte
dell'Associazione, tutti i cittadini che ne facciano domanda, italiani e
stranieri senza distinzione di sesso, razza, appartenenza politica o
religiosa. Articolo 8
La qualità di associato si perde per
morte, recesso ed esclusione. Articolo 9
I soci ordinari e ferrovieri sono
tenuti a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le
specifiche modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, in sede
di formazione del bilancio preventivo. Il pagamento della quota associativa
dovrà essere effettuato nelle casse dell'Associazione entro trenta giorni
dalla domanda di iscrizione e, successivamente, entro il mese di marzo di
ogni anno. ASSEMBLEE Articolo 10
L'assemblea ordinaria è convocata
dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 15 dicembre, per
l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per la nomina dei
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 11
L'Assemblea è convocata a mezzo di
lettera/fax/e-mail, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata
per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno nonché la data, l'orario ed
il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso
giorno della prima convocazione. Articolo 12 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa annua. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, che non siano amministratori, mediante delega scritta conservata negli atti dell'Associazione. Lo stesso associato non può rappresentare in assemblea più di tre associati. Articolo 13 Hanno diritto ad un singolo voto i Soci ordinari, ferrovieri e fondatori. Articolo 14
L'assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice
Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il
proprio Presidente. Articolo 15
In prima convocazione l'assemblea
ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che
rappresentino almeno la metà più uno degli associati. Articolo 16
In prima convocazione l'assemblea
straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati
che rappresentino almeno i due terzi degli associati. CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 17 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di cinque membri. Fanno parte di diritto del Consiglio il Capo impianto dell’OML di Milano S.to o un suo delegato. I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati per un biennio e sono rieleggibili. Articolo 18
Il Consiglio Direttivo nomina nel
proprio seno un Presidente, un Vice Presidente. Il Tesoriere è scelto dal
Consiglio direttivo tra i soci regolarmente iscritti. Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ogni volta che lo
ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo
dei suoi membri, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio
stesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Articolo 20 Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata entro un mese dal Consigliere più anziano per procedere alla rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo. Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è investito
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, senza alcuna limitazione. Articolo 22
La rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente
del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice
Presidente. COLLEGIO DEI REVISORI Articolo 23
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da tre membri nominati dall'assemblea ordinaria degli associati. I
Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Articolo 24 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'Associazione. Articolo 25
La carica dei Revisori dei Conti è
gratuita. SCIOGLIMENTO Articolo 26
In caso di scioglimento
dell'Associazione l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori
scelti anche tra persone estranee all'Associazione, e ne determinerà i
poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del
patrimonio che non potrà mai essere ripartito fra gli associati. |