Lo Statuto

Titolo – sede e scopo dell’Associazione

Art. 1 – E’ costituita una Associazione denominata:
«ASSOCIAZIONE ROTABILI STORICI MILANO SMISTAMENTO»
Art. 2 – L’Associazione ha sede legale in Milano, Piazza Bernini, 6.
Potranno essere istituite altrove ed ovunque, anche all’estero, sedi secondarie.
Art. 3 – L’Associazione non ha finalità di lucro, nè politiche, nè religiose.
Art. 4 – L’Associazione ha per scopo la diffusione della cultura ferroviaria in ogni suo aspetto nonché il contribuire a preservare rotabili ferroviari, materiali e impianti di particolare interesse tecnico/storico.
A tal fine l’Associazione:
A) propaganda la cultura dei trasporti ferroviari nei suoi vari aspetti e pertanto:
a1) riunisce tutti coloro che hanno in comune la passione per il suddetto mezzo di trasporto e il suo modellismo;
a2) promuove studi e pubblicazioni sulla storia delle comunicazioni, in particolare su rotaia;
a3) mette a disposizione dei Soci pubblicazioni storiche, pubblicazioni di tecnica ferroviaria e fermodellistica, nonchè quei servizi di interesse comune che si rendessero necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
B) provvede al reperimento e alla conservazione del materiale per il trasporto ferroviario di persone e merci di peculiare interesse storico e scientifico e della relativa documentazione;
C) organizza mostre, conferenze e manifestazioni inerenti i suddetti mezzi o loro modellismo;
D) partecipa a mostre, conferenze e manifestazioni organizzati da Associazioni similari;
E) compie tutti gli atti compatibili con i fini sociali.


Soci

Art. 5 – L’Associazione si compone di Soci OnorariSoci SostenitoriSoci Ordinari.
Soci Onorari: possono essere nominati dall’assemblea dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, coloro che, anche non essendo soci dell’Associazione, hanno agito in conformità allo scopo sociale.
Su proposta del Consiglio Direttivo può essere eletto dall’assemblea dell’Associazione Presidente Onorario persona che, con opere compiute o cariche ricoperte, abbia reso particolare ed eccezionali servigi all’Associazione.
Soci Sostenitori: sono tutti i Soci che versano i contributi speciali determinati annualmente.
Soci Ordinari: sono tutti i Soci in regola con i contributi annuali.
Art. 6 – Tutti i Soci Sostenitori ed Ordinari devono pagare le quote stabilite annualmente.
Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto ed i Regolamenti interni.
La domanda di ammissione presentata dai minori dovrà essere firmata da coloro che esercitano la potestà sugli stessi.
Art. 7 – La qualifica di socio ordinario si perde per recesso e per morosità.
Il recesso o le dimissioni dall’Associazione devono essere presentate al Presidente a mezzo di lettera raccomandata.
Il Consiglio Direttivo procederà all’esclusione dall’elenco dei soci di coloro che si rendessero morosi nei confronti dell’Associazione.


Assemblee

Art. 8 – L’anno sociale decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Entro il 31 marzo di ciascun anno sarà indetta dal Consiglio Direttivo l’Assemblea annuale per l’approvazione del rendiconto finanziario dell’anno precedente.
Quando particolari esigenze lo richiedono, la stessa potrà essere indetta entro il 30 aprile successivo.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo fissa la data dell’Assemblea annuale con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.
L’avviso di convocazione sarà inviato per iscritto agli aventi diritto e affisso all’albo sociale almeno 10 (dieci) giorni prima e dovrà portare l’ordine del giorno, sul quale l’Assemblea è chiamata a deliberare.
Art. 10 – Nel corso di ogni esercizio potranno essere convocate Assemblee ogni qualvolta lo ritengano necessario il Consiglio Direttivo o il Presidente dell’Associazione.
Il termine di preavviso per la convocazione di dette Assemblee è di 8 (otto) giorni e nei casi d’urgenza potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore e la convocazione dovrà essere fatta tramite telegramma o posta elettronica.
Le Assemblee sono costituite da tutti i Soci Onorari, sostenitori e Ordinari maggiorenni in regola con la quota sociale.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto in sede di approvazione del rendiconto finanziario.
Art. 11 – In prima convocazione l’Assemblea è valida quando siano presenti i 2/3 (due terzi) dei componenti la stessa.
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Qualora all’ordine del giorno vi siano modifiche allo Statuto, occorrerà anche in seconda convocazione la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti l’assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, coadiuvato da un segretario. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, essa è presieduta da un componente dell’Assemblea eletto dalla stessa.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed ogni membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni riguardanti modifiche allo Statuto sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto ad intervenire all’assemblea.
Sono ammesse le deleghe in ragione di due per ogni membro dell’assemblea.
Art. 12 – L’Assemblea:
a) elegge il Consiglio Direttivo;
c) elegge il Collegio dei Revisori;
c) approva il rendiconto finanziario;
d) approva l’attività svolta nell’anno precedente;
e) approva l’attività da svolgere;
f) adotta tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio Direttivo promuove il suo voto;
g) approva le modifiche al presente Statuto;
h) nomina i Soci Onorari;
i) nomina il Presidente Onorario;
l) autorizza il Presidente a stare in giudizio;
Art. 13 – Di ogni atto dell’Assemblea viene steso verbale dal segretario della stessa che lo sottoscrive assieme al Presidente.


Consiglio Direttivo

Art. 14 – L’Associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. In sede di nomina l’Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni sociali.
In caso di dimissioni di un Consigliere il Consiglio Direttivo può cooptare nel suo seno un nuovo Consigliere e la scelta dovrà essere ratificata nella prima assemblea successiva. Qualora per dimissioni il numero dei componenti il Consiglio si riducesse di un terzo, si intenderà decaduto l’intero consiglio e si dovrà senza indugio procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Sono eleggibili alla carica di Consigliere i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano almeno due anni di appartenenza all’Associazione.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo provvede a quanto possa occorrere per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in via puramente semplificativa:
a) amministra il Patrimonio Sociale;
b) predispone ed attua i programmi dell’Associazione da sottoporre annualmente al voto dell’Assemblea;
c) predispone il rendiconto finanziario finale;
d) dà esecuzione alle delibere delle Assemblee;
e) determina annualmente le quote sociali;
f) approva le domande di ammissione;
g) approva i Regolamenti interni;
h) prende sotto la propria responsabilità le deliberazioni che sono di competenza dell’Assemblea quando l’urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, impegnandosi a sottoporle per la ratifica alla prima seduta dell’organo competente;
i) propone all’Assemblea la nomina del Presidente Onorario e dei Soci Onorari;
l) esercita le attribuzioni assegnateli dal presente Statuto.


Il Presidente

Art. 18 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e svolge in via puramente esemplificativa i seguenti compiti:
a) convoca e presiede l’Assemblea;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne firma i verbali in unione con il Segretario;
c) fa eseguire le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
d) sovraintende al buon andamento dell’Associazione e all’osservanza dello Statuto sociale e dei Regolamenti;
e) firma la corrispondenza e tutti gli atti dell’Associazione;
f) rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e dinanzi alle Autorità amministrative e giudiziaria, previa autorizzazione a norma di Statuto.
g) attende a tutti gli altri adempimenti che gli sono demandati per legge e per Statuto.
Art. 19 – Per fatti gravi ed urgenti il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da ratificarsi dallo stesso nella sua prima riunione successiva.


Il Vice-Presidente

Art. 20 – In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.


Il Segretario

Art. 21 – E’ compito del Segretario:
a) redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio;
b) compilare e controfirmare gli atti dell’Associazione e attendere alla loro conservazione;
c) tenere il Libro dei Soci;
d) assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Tesoriere ne assume le funzioni, salvo la possibilità del Consiglio Direttivo di supplire con altro Consigliere.


Il Tesoriere

Art. 23 – E’ compito del Tesoriere:
a) custodire i valori appartenenti all’Associazione;
b) riscuotere le quote dei soci ed ogni altra entrata a favore dell’Associazione;
c) provvedere ai pagamenti;
d) redigere il rendiconto finale dell’esercizio sociale.
In caso di assenza o di impedimento del Tesoriere, il Segretario ne assume le funzioni salvo la possibilità del Consiglio Direttivo di supplire con altro Consigliere.


Il Collegio dei Revisori

Art. 24 – Il rendiconto finale di ogni esercizio è sottoposto all’esame di tre Revisori, eletti dall’Assemblea.
La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 25 – Il Revisore che ha la maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione coordina l’attività del Collegio e ne determina con il suo voto la maggioranza in caso di parità di voti.
I Revisori hanno diritto di disporre di tutti gli atti dell’Associazione e di ottenere la necessaria documentazione per ogni voce di entrata o di spesa.
Art. 26 – Il rendiconto finale va trasmesso al Collegio dei Revisori almeno un mese prima del giorno di riunione dell’Assemblea convocata per la sua approvazione.
La relazione del Collegio deve essere allegata al rendiconto e letta in Assemblea.


Patrimonio e Rendiconto

Art. 27 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote sociali stabilite annualmente da Consiglio Direttivo;
b) da elargizioni, donazioni, ecc.;
c) dai beni di proprietà dell’Associazione dalla data di fondazione;
d) da ogni tipo di entrate ammesse dalle leggi pro tempore vigenti
Art. 28 – Entro il 20 gennaio di ogni anno il Tesoriere presenterà al Consiglio Direttivo il rendiconto finale dell’anno precedente.


Scioglimento dell’Associazione

Art. 29 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Qualora il numero degli iscritti all’Associazione fosse ridotto a dieci e la maggioranza di questi, riuniti in assemblea, lo volesse, l’Associazione si dichiarerà sciolta.
In caso di scioglimento dell’Associazione i beni della medesima non potranno essere ripartiti fra i Soci, ma il ricavato della loro vendita sarà devoluto a scopo di beneficenza. L’Associazione potrà essere anche sciolta qualora venisse meno agli scopi per i quali è stata costituita, come previsto all’art. 1.
Art. 30 – Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.
Art. 31 – Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente.


Disposizioni finali

Art. 32 – Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

Riferimenti utili

Presidente : Ambrogio Mortarino
presidente@milanosmistamento.com
Segretario : Luciano Porfiri

segreteria@milanosmistamento.com

Dal web, qualcuno ci segue!
free counters

© 1998-2023 ARSMS – Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento. Tutti i diritti sono riservati.